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	<title>ITALIAEMAGAZINE.IT &#187; monica raideni</title>
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	<description>Italia è...Magazine, i colori dell&#039;informazione - Il periodico di attualità, turismo e cultura di Costa Editore</description>
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		<title>L&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)</title>
		<link>http://www.italiaemagazine.it/2010/08/14/listituto-nazionale-della-previdenza-sociale-i-n-p-s/</link>
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		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Di Monica Raideni.
Istituito nel 1898 come “Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai” è stato successivamente varie volte riformato nell’ordinamento e nelle attribuzioni. Il suo fine istituzionale è dato dall’esercizio delle assicurazioni  obbligatorie per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti, nonché dalla gestione di forme di previdenza a carattere temporaneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Di Monica Raideni.</strong></p>
<p>Istituito nel 1898 come “Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai” è stato successivamente varie volte riformato nell’ordinamento e nelle attribuzioni. Il suo fine istituzionale è dato <a href="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/08/inps.jpg" rel="lightbox[2262]"><img class="alignright size-medium wp-image-2263" title="inps" src="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/08/inps-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>dall’esercizio delle assicurazioni  obbligatorie per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti, nonché dalla gestione di forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni. L’INPS attualmente costituisce il più grande ente previdenziale italiano, amministrando e gestendo numerosi Fondi e Casse tra cui assumono particolare rilevanza, in quanto concernono la quasi totalità dei lavoratori privati dipendenti:<br />
-    il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (F.P.L.D.);<br />
-    la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (che dal 1°gennaio 1989 ha preso il posto del soppresso Fondo sociale);<br />
-    la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (in cui dal 1°gennaio 1989 sono stati fusi i preesistenti fondi, casse e gestioni relativi a ogni forma di previdenza a carattere temporaneo gestita dall’INPS e diversa dalle pensioni).<br />
Ha la propria sede centrale a Roma, nonché sedi regionali, provinciali e zonali e come organi possiede:<br />
-    il presidente<br />
-    il consiglio di amministrazione<br />
-    il collegio dei sindaci<br />
-    il consiglio di indirizzo e vigilanza<br />
-    vari comitati preposti alle varie gestioni e fondi<br />
-    il direttore generale<br />
-    comitati regionali e provinciali<br />
Con circolare 2-2-1999 n. 17, l’INPS ha dettato le linee attuative della deliberazione 28-7-1998 n. 799 mediante la quale è stato definito il processo di strutturazione dell’Ente su tre livelli:<br />
1.    direzione generale: ha il compito di coordinamento e omogeneizzazione di procedure e regole sull’intero territorio nazionale e deve assolvere tutti i compiti operativi e di produzione;<br />
2.    direzioni regionali: sono ubicate nelle città capoluogo di regione e svolgono funzioni di coordinamento e di supporto alla produzione che in precedenza erano suddivise tra le sedi regionali e le sedi autonome di produzione;<br />
3.    agenzie di produzione: sono addette allo svolgimento della normale attività produttiva, con competenze relative sia all’area prestazioni che a quella riscossione tributi.<br />
Va infine ricordato che l’istituto ha assorbito le competenze dell’I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali), soppresso ex art. 42 L.27-12-2002, n.289.</p>
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		<title>I redditi fondiari</title>
		<link>http://www.italiaemagazine.it/2010/03/07/i-redditi-fondiari/</link>
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		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le nostre rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Lo sapevate che...]]></category>
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		<category><![CDATA[redditi fondiari]]></category>

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		<description><![CDATA[Dott.ssa Monica Raideni, consulente del Lavoro
Il vigente testo unico delle imposte sui redditi non definisce il reddito. Infatti il possesso del reddito è in sostanza il presupposto sia  dell’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) sia dell’imposta sulle società (IRES), e poiché tutte le categorie reddituali indicano come reddito proventi derivanti da fonti produttive, se ne può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dott.ssa Monica Raideni, consulente del Lavoro</strong></p>
<p>Il vigente testo unico delle imposte sui redditi non definisce il reddito. Infatti il possesso del reddito è in sostanza il presupposto sia  dell’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) sia dell’imposta sulle società (IRES), e poiché tutte le categorie reddituali indicano come reddito proventi derivanti da fonti produttive, se ne può desumere che reddito è, <a href="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/03/Mutuo_Fondiario-781782.jpg" rel="lightbox[1793]"><img class="alignright size-full wp-image-1794" title="Mutuo_Fondiario-781782" src="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/03/Mutuo_Fondiario-781782.jpg" alt="" width="275" height="299" /></a>in generale, un incremento di patrimonio che deriva da una fonte produttiva.  Vi è invece una definizione delle singole categorie reddituali:<br />
- redditi fondiari<br />
- redditi di capitale<br />
- redditi di lavoro dipendente<br />
- redditi di lavoro autonomo<br />
- redditi di impresa<br />
- redditi diversi.<br />
Parliamo dei redditi fondiari. In base all’art. 25 del T.U. sono redditi fondiari quei redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono, o che devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.<br />
Un reddito è fondiario se deriva da un immobile iscritto o iscrivibile nel catasto, e solo se l’immobile è situato nel territorio dello Stato.<br />
Dato il carattere catastale di questi redditi, la tassazione prescinde dall’effettiva percezione del reddito per cui la tassazione vi è anche se un fabbricato non è abitato o locato o se un terreno non è coltivato.<br />
La rendita catastale. Il reddito dei terreni è determinato con il catasto; il terreno del territorio comunale è diviso in particelle, la particella è una porzione di terreno appartenente a un medesimo possessore e dev’essere omogenea per qualità e classe. Le tariffe d’estimo indicano la rendita attribuibile ai terreni divisi in particelle, in base alla loro qualità (tipo di coltivazione) e classe (grado di produttività). Le operazioni catastale culminano nell’attribuzione ad ogni particella, di qualità e classe di appartenenza, in modo da poter calcolarne la rendita sulla base delle tariffe d’estimo. Ogni voltura catastale determina l’applicazione dell’imposta catastale nella misura del 10 per mille del valore dell’immobile.<br />
Il reddito dei terreni. E’ un reddito colpito nella sua misura media-ordinaria, e non effettiva, risultante dalle tariffe d’estimo catastale,ossia: è un reddito ordinario perché ottenuto da un coltivatore di capacità normali che applichi le tecniche produttive adottate nella zona, ed è un reddito medio perché calcolato per una media di più anni in modo da tener conto di un intero ciclo produttivo. Il reddito dei terreni si distingue in due categorie:<br />
-    reddito dominicale, costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole, quindi dalla terra nel suo stato naturale e dal capitale di miglioramento che vi è investito;<br />
-    reddito dell’impresa agraria, o reddito agrario, costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno.<br />
Il reddito dei fabbricati. Anche questo reddito oggi è determinato in misura medio-ordinaria e secondo le tariffe d’estimo del catasto urbano, che distinguono le unità immobiliari in categorie e classi. In passato il reddito catastale dei fabbricati era infatti determinato sulla base di un canone locativo, ma a partire dagli anni novanta esso è venuto meno e il legislatore ha revisionato le tariffe sulla base di criteri basati sui redditi medi espressi dal mercato immobiliare.<br />
Per il resto, i proprietari di nuove costruzioni hanno l’obbligo di presentare all’ agenzia del territorio una dichiarazione nella quale sono indicate le caratteristiche dell’immobile e viene poi proposta la categoria, classe e rendita da attribuire al nuovo immobile.<br />
Il reddito dei fabbricati non è determinato in base alle tariffe catastali in vari casi; ad esempio per i fabbricati a destinazione speciale si ricorre alla stima diretta, oppure per gli immobili locati si assume come reddito il canone di locazione in tutti i casi in cui è superiore alla rendita catastale.<br />
Per oggi termino qui, la prossima volta riprenderemo il discorso dai redditi di capitale.<br />
A presto e mi raccomando…restate con me!</p>
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		<title>E.N.P.A.S. – Indennità di buona uscita</title>
		<link>http://www.italiaemagazine.it/2009/09/09/enpas-%e2%80%93-indennita-di-buona-uscita/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Lo sapevate che...]]></category>
		<category><![CDATA[monica raideni]]></category>

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		<description><![CDATA[della Dott.ssa Monica Raideni, consulente del lavoro
L’Istituto per provvedere all’assistenza sanitaria e all’erogazione delle pensioni agli statali (cd. E.n.p.a.s.), ha perso l’assistenza sanitaria con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e il pagamento delle pensioni in gran parte passate all’I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenziale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione).
Abolito come ente autonomo con il decreto-legge n.34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>della Dott.ssa Monica Raideni, consulente del lavoro</strong></p>
<p>L’Istituto per provvedere all’assistenza sanitaria e all’erogazione delle pensioni agli statali (cd. E.n.p.a.s.), ha perso l’assistenza sanitaria con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e il pagamento delle pensioni in gran parte passate all’I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenziale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione).<a href="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2009/09/previdenza_1.jpg" rel="lightbox[956]"><img class="alignright size-medium wp-image-957" title="piggy bank" src="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2009/09/previdenza_1-300x199.jpg" alt="piggy bank" width="300" height="199" /></a><br />
Abolito come ente autonomo con il decreto-legge n.34 del 16/02/1993, attualmente costituisce una gestione autonoma in seno all’I.N.P.D.A.P. e corrisponde l’indennità di buona uscita agli statali ai quali eroga inoltre prestiti e mutui.<br />
Indennità di buona uscita E.n.p.a.s. (T.f.s.): La prestazione: all’origine i TFR/TFS sono stati istituiti come “somma in denaro erogata<br />
una tantum, con lo scopo di fornire al dipendente (ex), all&#8217;atto del collocamento a riposo,<br />
un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita<br />
non lavorativa”.<br />
Destinatari (TFS): Nell’ambito del pubblico impiego – comparti Stato &#8211; si tratta (appunto) dei dipendenti<br />
statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza (ENPAS) per i dipendenti civili e militari dello<br />
Stato gestito (ora) dall’INPDAP, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31<br />
dicembre 2000 (o, comunque, con decorrenza giuridica della nomina che si collochi entro<br />
tale data).<br />
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000<br />
trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR),<br />
prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.<br />
Al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ENPAS) sono iscritti:<br />
- i dipendenti ministeriali;<br />
- gli avvocati e procuratori dello Stato;<br />
- il personale militare delle Forze armate;<br />
- il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo<br />
degli agenti di custodia) e militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza);<br />
- i giudici della Corte Costituzionale;<br />
- i dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della<br />
Presidenza della Repubblica;<br />
- i cappellani militari;<br />
- i magistrati;<br />
- i dipendenti del CNEL;<br />
- gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari, i coadiutori giudiziari;<br />
- i vice pretori ordinari con funzioni giudiziarie;<br />
-il personale del Lotto;<br />
- i dipendenti del Gran Magistero dell&#8217;Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;<br />
- gli insegnanti e gli incaricati annuali delle scuole statali.<br />
Per il personale di ruolo l&#8217;iscrizione è automatica mentre per quello non di ruolo (con<br />
nomina che si collochi entro il 31.12.2000) è necessario un anno di servizio continuativo.<br />
Durante il periodo di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare un<br />
contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una<br />
quota del contributo (il 2,5%) grava sul lavoratore.<br />
Superstiti : In caso di morte dell&#8217;iscritto occorre distinguere se il decesso è avvenuto in attività di<br />
servizio o dopo il collocamento a riposo.<br />
Nel primo caso, la prestazione spetta, nell&#8217;ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai<br />
genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di concorso tra coniuge ed orfani<br />
minorenni l&#8217;indennità spetta per intero al coniuge, mentre se concorrono orfani<br />
maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la<br />
buonuscita va ripartita nella misura del 60% al coniuge se esiste un solo orfano, cui spetta<br />
l&#8217;ulteriore 40%; se, invece, esistono più orfani la misura si inverte.<br />
Qualora il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto è ripartito secondo le<br />
norme successorie.<br />
Per ora ci fermiamo qui, ma continueremo il discorso la prossima volta, quindi tanti saluti e mi raccomando…restate con me!</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Lo sapevate che…</title>
		<link>http://www.italiaemagazine.it/2009/02/23/lo-sapevate-che%e2%80%a6/</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo sapevate che...]]></category>
		<category><![CDATA[monica raideni]]></category>

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		<description><![CDATA[della dott.ssa Monica Raideni, consulente del lavoro
TFR e fondi di previdenza complementare: vicende.
Cari amici lettori di “ Italia è Magazine”, oggi continueremo l’argomento TFR e previdenza complementare, parliamo infatti di un ramo assai importante:
Prestazioni e riscatti.
Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Esse possono essere di tipo diverso, a seconda della causa che determina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>della dott.ssa Monica Raideni, consulente del lavoro</strong></p>
<p><strong>TFR e fondi di previdenza complementare: vicende.</strong></p>
<p>Cari amici lettori di “ Italia è Magazine”, oggi continueremo l’argomento TFR e previdenza complementare, parliamo infatti di un ramo assai importante:<br />
Prestazioni e riscatti.<br />
Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?<br />
Esse possono essere di tipo diverso, a seconda della causa che determina la maturazione dei relativi requisiti. In particolare:<br />
a)    in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria, le forme pensionistiche complementari possono erogare:unicamente la pensione complementare, ossia la cd. “rendita” oppure una prestazione mista costituita da una quota di pensione complementare e una quota di capitale;<br />
b)    prima del pensionamento e sotto determinate condizioni, le forme pensionistiche complementari possono erogare:<br />
- anticipazioni per spese sanitarie;<br />
- anticipazioni per l’acquisto della prima casa;<br />
- anticipazioni per ulteriori esigenze degli aderenti;<br />
c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche possono erogare:<br />
- riscatto parziale;<br />
- riscatto totale.<br />
Quando matura il diritto alla pensione complementare?<br />
Esso si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:<br />
- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;<br />
- almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.<br />
Fatte salve alcune tassative eccezioni, tali requisiti devono sussistere in concorso tra loro.<br />
In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare?<br />
No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto, se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare, ossia di “rendita”, oppure se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) e in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato). L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70%  del montante finale accumulato, la stessa rendita risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità.<br />
E’ possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?<br />
Esistono due casi in cui questo è possibile:<br />
- la prima situazione è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;<br />
- la seconda situazione è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.<br />
Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?<br />
Se prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla stessa può:<br />
a) trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore accede in relazione alla nuova attività;<br />
b) esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:<br />
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;<br />
- mobilità;<br />
- cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;<br />
c) esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:<br />
- invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;<br />
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;<br />
d) mantenere presso la forma pensionistica complementare la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.<br />
A presto e, come sempre….restate con me!!</p>
]]></content:encoded>
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