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	<title>ITALIAEMAGAZINE.IT &#187; La parola all&#8217;avvocato</title>
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	<description>Italia è...Magazine, i colori dell'informazione - Il periodico di attualità, turismo e cultura di Costa Editore</description>
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		<title>La contabilità in “nero” e la digitalizzazione del sé</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[La parola all'avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Le nostre rubriche]]></category>
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		<description><![CDATA[La rettifica del reddito scatta quando il Fisco è in possesso di indizi di un reddito diverso dal dichiarato ma il concetto di documentazione è diventato sempre più elastico.
di Hermans Joseph Iezzoni
Ai fini dell&#8217;accertamento delle imposte sui redditi non solo le agende, ma anche gli appunti presi alla meno peggio sui foglietti sparsi, possono entrare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La rettifica del reddito scatta quando il Fisco è in possesso di indizi di un reddito diverso dal dichiarato ma il concetto di documentazione è diventato sempre più elastico.</h2>
<p><strong>di Hermans Joseph Iezzoni</strong></p>
<p>Ai fini dell&#8217;accertamento delle imposte sui redditi non solo le agende, ma anche gli appunti presi alla meno peggio sui foglietti sparsi, possono entrare a pieno titolo nella burocrazia delle verifiche della Guardia di finanza, costituendo poi degli indizi sufficienti di un volume d’affari non dichiarato dall’impresa o dal professionista.<a href="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/03/contabilita.jpg" rel="lightbox[1788]"><img class="alignright size-medium wp-image-1789" title="contabilita" src="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/03/contabilita-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a><br />
Così, appena fatta la scoperta di questa nuova documentazione, per l’Agenzia delle Entrate scatta l’obbligo della rettifica del reddito a ragione dell&#8217;incompletezza, della falsità o dell&#8217;inesattezza degli elementi precedentemente indicati nella dichiarazione (art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).<br />
A conferma di ciò la recente sentenza 24206 della Sezione Tributaria della Cassazione, depositata lo scorso  26 Settembre 2008, che, in contrasto con le pronunce di merito favorevoli al contribuente seguendo  l’assunto della regolare istituzione e conservazione delle scritture contabili, ha dato invece ragione alla ricorrente Agenzia delle Entrate.<br />
Appunti, annotazioni personali, agende o brogliacci tutto fa brodo, o meglio tutto può servire, a dimostrare la  cosiddetta contabilità in nero. Il documento diventa via via elastico ricomprendendo anche quegli elementi indiziari che per la loro gravità, precisione, concordanza finisco per ingrassare a dismisura il concetto di  scritture contabili, ossia i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti economici svolti fotografando la situazione patrimoniale.<br />
Acquisiti gli indizi, il passo è breve per vedere fioccare all’orizzonte gli avvisi di accertamento a seguito di quel potere, in capo alla competente amministrazione tributaria, che impone la rettificazione d’ufficio della dichiarazione.<br />
Lo scenario non è però completo, andrebbe maggiormente attualizzato. Occorre infatti guardare bene all’evoluzione <a href="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/03/money.jpg" rel="lightbox[1788]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1790" title="42-15441917" src="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2010/03/money-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>che il concetto di documento ha subito negli anni. Di esso, ormai, si parla in modi così diversi che non sempre è possibile dare per scontato che di appunti cartacei si tratti, ben potendo aver riguardo a documenti digitali, se redatti così dal principio, oppure elettronici, se vi è stata una loro acquisizione in copia digitale.<br />
Nella vita quotidiana, e non solo lavorativa, del professionista gli appunti o le annotazioni di cui si parla possono anche essere frammenti della corrispondenza elettronica aperta, o quelli contenuti nella memoria di massa del computer o del cellulare, come di una comunissima chiavetta usb, ma non solo.<br />
La reputazione oggi corre sul web, non tanto perché spesso i professionisti creano un loro corrispondente profilo digitale accessibile da chiunque su internet, ma anche per la ragione che si è portati a condividere informazioni che superano lo stretto ambito di lavoro. I nostri interessi, le nostre amicizie, i nostri acquisti od opinioni spesso viaggiano in parallelo con l’attività professionale. Dati che una volta diffusi prendono percorsi inimmaginabili entrando in un meccanismo di divulgazione di cui non possiamo più decidere il come, il quando o il dove. Potenza dei motori di ricerca e di tutti i servizi che hanno trasformato internet in un gigantesco archivio dal quale è impossibile cancellare una informazione.<br />
Indizi, tracce, dettagli che superano la valenza estemporanea per raccontare, assieme ad altri, tenori di vita  o ricchezze vere come presunte delle persone che le hanno lasciate. Recentemente l’Agenzia delle Entrate di Pisa, per contestare a dei contribuenti la proprietà di alcuni beni immobili, si è servita anche delle immagini satellitari offerte dal servizio Google Earth (http://earth.google.it/). In molti ricorderanno le accese polemiche sulla diffusione indiscriminata dei redditi degli italiani sul web, ma pochi si sono realmente resi conto che non è dato sapere con certezza dove si trovino ora copie di tutte quelle tracce digitali.<br />
Il concetto di documento, in mano alla burocratizzazione di quell’eccessivo uso dell’accertamento fiscale, è divenuto così elastico da far sorgere più di un sospetto che il suo risultato pratico sia la defenestrazione del concetto di privacy.</p>
<p><a href="http://dallatuaparte.com/" target="_blank">http://dallatuaparte.com/</a></p>
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		<title>Dubbi sulla delibera e poteri dell’Assemblea condominiale</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[La parola all'avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Le nostre rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[hermans iezzoni]]></category>
		<category><![CDATA[la parola all'avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

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		<description><![CDATA[dell&#8217; Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Domanda:
Buonasera, Le scrivo in merito ad un dubbio relativo ad una delibera assembleare.
Premetto che il consorzio che gestisce la raccolta differenziata porta-a-porta ha consegnato ad ognuno di noi i propri contenitori (carta, indifferenziato, organico) (Altezza=80;Largh=60;Profond=60 circa) A giugno 2008 si è tenuta l&#8217;assemblea annuale del nostro condominio (13 villette a schiera). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dell&#8217; Avv. Hermans Joseph Iezzoni</strong></p>
<p><em>Domanda:</em></p>
<p>Buonasera, Le scrivo in merito ad un dubbio relativo ad una delibera assembleare.<a href="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2009/09/cassonetti-interrati1.jpg" rel="lightbox[1037]"><img class="alignright size-medium wp-image-1038" title="cassonetti-interrati1" src="http://www.italiaemagazine.it/wp-content/uploads/2009/09/cassonetti-interrati1-300x225.jpg" alt="cassonetti-interrati1" width="300" height="225" /></a><br />
Premetto che il consorzio che gestisce la raccolta differenziata porta-a-porta ha consegnato ad ognuno di noi i propri contenitori (carta, indifferenziato, organico) (Altezza=80;Largh=60;Profond=60 circa) A giugno 2008 si è tenuta l&#8217;assemblea annuale del nostro condominio (13 villette a schiera). Durante l&#8217;assemblea si è deciso che i bidoni fossero tenuti all&#8217;interno della proprietà privata di ognuno dei condomini.<br />
Ogni villetta ha un piccolo prato anteriore con un piccolo camminamento di circa 80cm di larghezza e 5metri di lunghezza. Alcune villette si affacciano su un piccolo prato condominiale che prosegue con un parcheggio in cui ogni proprietario ha un posto auto assegnato e delimitato (di proprietà esclusiva).<br />
Dato che la presenza dei bidoni sul cammimamento non consentiva il transito di cose e/o persone ho spostato i miei bidoni all&#8217;interno del mio parcheggio privato.<br />
L&#8217;amministratore dopo alcuni giorni ha provveduto a comunicarmi con lettera appesa al bidone che ero tenuto, come da assemblea, a spostare i bidoni all&#8217;interno della mia proprietà.<br />
Ritengo non legittima tale richiesta in quanto limita il mio diritto individuale all&#8217;utilizzo della mia proprietà esclusiva. Chiedo cortesemente una conferma od una smentita di questa mia in modo da rivolgermi all&#8217;amministratore con la corretta interpretazione dell&#8217;attuale giurisprudenza.</p>
<p>Cordialità<br />
Lettera firmata con autorizzazione alla pubblicazione</p>
<p><em>Risposta:</em></p>
<p>Riguardo i poteri dell’Assemblea, ossia se possa deliberare per finalità extracondominiali o su beni diversi da quelli comuni, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto, in tali eventualità, la  delibera impugnabile ex articolo 1137 del Codice Civile nel primo caso e affetta da nullità nel secondo. Infatti, la volontà espressa da una quota di condomini, regolarmente convocata e costituita, vincola anche coloro che erano assenti oppure dissenzienti  ma a condizione che si formi una valida deliberazione assembleare (Cassazione 1561/1976), inoltre, la delibera può riguardare ogni provvedimento, anche non previsto nel regolamento condominiale o  in un obbligo di legge, ma non può mai perseguire una finalità extracondominiale, che andrebbe ad incidere sul diritto di libertà del condomino dissenziente (Cassazione 4437/1985). I beni comuni costituiscono, però, un limite di disciplina posto all’Assemblea, infatti, i suoi poteri sono estesi alla conservazione ed alla gestione delle parti comuni ma non possono incidere sulla sfera di proprietà dei singoli (Cassazione 13780/2004) e non possono neppure violare i diritti di proprietà esclusiva di un condomino (Cassazione 9981/2004) a meno che il proprietario stesso non abbia dato il proprio consenso, ad esempio partecipando all’Assemblea senza far verbalizzare il dissenso.</p>
<p>Cordialmente.</p>
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		<title>La parola all&#8217;avvocato</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[La parola all'avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Le nostre rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[hermans iezzoni]]></category>
		<category><![CDATA[la parola all'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[dell&#8217; Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il rifiuto dell’amministratore invalida la delibera. Assemblea condominiale: strumento di controllo ed indirizzo
Lo avevamo già scritto, dalle pagine di questa rubrica, l’assemblea condominiale è qualcosa di più che un semplice strumento di partecipazione alle sorti del condominio.  E’ soprattutto un mezzo di controllo ed indirizzo.
Anche l’amministratore, sebbene non abbia una propria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dell&#8217; Avv. Hermans Joseph Iezzoni</strong></p>
<p><strong>Il rifiuto dell’amministratore invalida la delibera. Assemblea condominiale: strumento di controllo ed indirizzo</strong></p>
<p>Lo avevamo già scritto, dalle pagine di questa rubrica, l’assemblea condominiale è qualcosa di più che un semplice strumento di partecipazione alle sorti del condominio.  E’ soprattutto un mezzo di controllo ed indirizzo.<br />
Anche l’amministratore, sebbene non abbia una propria e piena autonomia decisionale, gioca un ruolo di rilievo. Deve porsi come obiettivo la salvaguardia dell’interesse comune dando attuazione alle delibere assembleari, risolvendo i problemi e gli aspetti burocratici.  Può essere chiamato a rispondere non solo in sede civile, ma anche in quella penale, per la cattiva manutenzione e conservazione dello stabile. Il legislatore, negli anni, ha responsabilizzato sempre di più la sua figura tanto che  ormai è richiesta una elevata professionalità per quanti operano nel condominio.<br />
Anche la giurisprudenza, dal canto suo, ha provveduto ad aggiungere ulteriori carichi sulle spalle dell’amministratore. Adempimenti che hanno costituito nel tempo punti di attrito nella già esasperata quotidianità condominiale. La lente d’ingrandimento, questa volta, è puntata su quella cattiva abitudine di rifiutare, per i motivi più disparati, le copie della contabilità.<br />
Infatti, nella sentenza n. 12650/2008, la Cassazione, ha confermato  l’indirizzo secondo il quale anche un comportamento dell’amministratore può causare l’invalidità della delibera assembleare se  ha impedito l’esercizio di un diritto del condomino.<br />
Nel caso di specie, un proprietario aveva chiesto di visionare in anticipo la documentazione relativa all’approvazione del bilancio ma, sull’estrazione delle copie, si era visto opporre un secco rifiuto dall’amministratore. Ebbene quel rifiuto, secondo i Giudici del “palazzaccio”,  ha avuto effetti pregiudizievoli sulla successiva formazione della volontà e sui meccanismi alla base delle maggioranze assembleari.<br />
Il punto argomentativo è il seguente: se l’Amministratore non  è  tenuto a  depositare la documentazione giustificativa non può, però, impedire agli aventi diritto od interesse di prenderne visione od estrarne copia.<br />
Anzi il rifiuto, opposto dall’Amministratore, costituisce “violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all&#8217;ordine del giorno di una successiva assemblea”.<br />
Il rifiuto dunque costa l&#8217;annullabilità delle delibere approvate.<br />
<a href="http://www.abcdiritto.it" target="_blank">www.abcdiritto.it </a></p>
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