E.N.P.A.S. – Indennità di buona uscita
- mercoledì, 9 settembre 2009, 6:50
- Le nostre rubriche, Lo sapevate che...
- 1,791 views
- Lascia un commento
della Dott.ssa Monica Raideni, consulente del lavoro
L’Istituto per provvedere all’assistenza sanitaria e all’erogazione delle pensioni agli statali (cd. E.n.p.a.s.), ha perso l’assistenza sanitaria con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e il pagamento delle pensioni in gran parte passate all’I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenziale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione).
Abolito come ente autonomo con il decreto-legge n.34 del 16/02/1993, attualmente costituisce una gestione autonoma in seno all’I.N.P.D.A.P. e corrisponde l’indennità di buona uscita agli statali ai quali eroga inoltre prestiti e mutui.
Indennità di buona uscita E.n.p.a.s. (T.f.s.): La prestazione: all’origine i TFR/TFS sono stati istituiti come “somma in denaro erogata
una tantum, con lo scopo di fornire al dipendente (ex), all’atto del collocamento a riposo,
un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita
non lavorativa”.
Destinatari (TFS): Nell’ambito del pubblico impiego – comparti Stato – si tratta (appunto) dei dipendenti
statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza (ENPAS) per i dipendenti civili e militari dello
Stato gestito (ora) dall’INPDAP, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31
dicembre 2000 (o, comunque, con decorrenza giuridica della nomina che si collochi entro
tale data).
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR),
prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ENPAS) sono iscritti:
- i dipendenti ministeriali;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare delle Forze armate;
- il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo
degli agenti di custodia) e militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza);
- i giudici della Corte Costituzionale;
- i dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
- i cappellani militari;
- i magistrati;
- i dipendenti del CNEL;
- gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari, i coadiutori giudiziari;
- i vice pretori ordinari con funzioni giudiziarie;
-il personale del Lotto;
- i dipendenti del Gran Magistero dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- gli insegnanti e gli incaricati annuali delle scuole statali.
Per il personale di ruolo l’iscrizione è automatica mentre per quello non di ruolo (con
nomina che si collochi entro il 31.12.2000) è necessario un anno di servizio continuativo.
Durante il periodo di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare un
contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una
quota del contributo (il 2,5%) grava sul lavoratore.
Superstiti : In caso di morte dell’iscritto occorre distinguere se il decesso è avvenuto in attività di
servizio o dopo il collocamento a riposo.
Nel primo caso, la prestazione spetta, nell’ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai
genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di concorso tra coniuge ed orfani
minorenni l’indennità spetta per intero al coniuge, mentre se concorrono orfani
maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la
buonuscita va ripartita nella misura del 60% al coniuge se esiste un solo orfano, cui spetta
l’ulteriore 40%; se, invece, esistono più orfani la misura si inverte.
Qualora il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto è ripartito secondo le
norme successorie.
Per ora ci fermiamo qui, ma continueremo il discorso la prossima volta, quindi tanti saluti e mi raccomando…restate con me!
Sull'Autore
Scrivi un Commento
Vuoi la tua immagine a fianco al tuo commento? Fatti un GRAVATAR allora!



